GIORNALI2003

Messaggero Veneto, 31 ottobre 2003 – Democrazia linguistica

La tutela delle minoranze linguistiche. Una legge che rappresenta un aggancio alla miglior cultura europea in fatto di convivenza civile e pluralismo.

DEMOCRAZIA LINGUISTICA

La legge 15 dicembre 1999 n. 482, che contiene norme in materia di minoranze linguistiche storiche, è stata approvata in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione nel corso della passata legislatura, ad oltre 50 anni dall’entrata in vigore della carta e a conclusione di un lungo iter parlamentare avviato fin dall’VIII legislatura. La pressione dall’alto, dovuta alla presenza di documenti e obblighi internazionali sempre più precisi per la tutela dei gruppi minoritari, come, appunto, la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, è stata determinante.
Determinante per superare un atteggiamento di indifferenza che mal si accorda con un ordinamento democratico e pluralista. La legge n. 482 del 1999 si pone quindi espressamente «in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali». Infatti, per gli Stati membri del consiglio d’Europa, la tutela e la promozione delle lingue regionali minoritarie nei diversi paesi e regioni rappresentano un contributo importante per la stessa edificazione di un’Europa fondata sui princìpi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale.
Messe così le cose, la sottoscrizione e la ratifica da parte del governo della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992 non sono ulteriormente rinviabili, specie se si considera che la legge n. 482 del 1999 individua già le minoranze linguistiche destinatarie della tutela (nelle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e in quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo) e che tale elenco resta il punto di riferimento per applicare le misure della Carta.
Nella normativa internazionale e anche nella legislazione europea ha prevalso la scelta per un utilizzo delle lingue minoritarie accanto a quella ufficiale, in uno spirito di tolleranza e comprensione e nel rispetto delle differenze. E a questo modello (e non al modello di apartheid linguistico e di contrapposizione tra i diversi gruppi linguistici che, per esempio, si ritrova in Belgio) si ispira la stessa legislazione italiana.
La distinzione tra bilinguismo e separatismo riflette un diverso atteggiamento culturale verso il problema delle minoranze linguistiche: da un lato si persegue un obiettivo di tolleranza e di pluralismo culturale, dall’altro quello della rigida differenziazione. Ma la forza e l’efficacia del bilinguismo risiedono proprio nella crescente espansione della legislazione di tutela delle minoranze linguistiche che si diffonde un po’ dappertutto per effetto appunto della normativa internazionale e della comparazione. E se la legislazione di tutela delle minoranze linguistiche si diffonde ovunque, allora non c’è bisogno di alzare muri di incomunicabilità a protezione dei gruppi minoritari, perché l’affermazione di una cultura dei diritti delle minoranze non deriva da contrapposizioni laceranti, ma al contrario da un clima di pluralismo e di tolleranza.
Il bilinguismo ha sofferto per lungo tempo di una cattiva reputazione. Nel dibattito parlamentare che ha portato all’approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la proposta è stata oggetto di una critica serrata che veniva dai banchi del centro-destra e che, anche nei giorni scorsi, è tornata a sottolineare i presunti svantaggi del bilinguismo tanto per le società quanto per gli individui. Ma il bilinguismo non è qualcosa di misterioso, di anormale o di poco patriottico. È stato ed è una pura e semplice necessità per la maggior parte dell’umanità. Lo sviluppo della globalizzazione su una scala senza precedenti non modifica il fatto che la maggior parte delle persone di tutto il mondo viva tuttora la propria vita in contesti locali e avverta l’esigenza di sviluppare e di esprimere la propria identità locale da trasmettere ai figli. Va da sé tuttavia, che, come sottolinea Jürgen Habermas, la tutela delle tradizioni e delle forme di vita costitutive dell’identità «deve servire unicamente al riconoscimento dei loro membri in quanto individui». Essa non può avere il senso di una tutela biologica della specie compiuta per via amministrativa. Il punto di vista ecologico della conservazione della specie non può essere trasferito alla cultura. Infatti, le tradizioni culturali si riproducono normalmente per il fatto di convincere i membri di quelle comunità, motivandoli ad assimilare e a sviluppare quelle tradizioni in modo produttivo e creativo. Uno Stato di diritto può soltanto rendere possibile questa scelta. Invece, una sopravvivenza garantita dovrebbe necessariamente sottrarre ai partecipanti e ai membri di quelle comunità proprio la libertà di dire sì e di dire no, che è preliminare all’acquisizione di una data eredità culturale. Insomma, «possono mantenersi in vita solo le tradizioni che, pur legando a sé i propri membri, non si sottraggano al loro esame critico e tengano sempre aperta ai discendenti l’opzione o di apprendere da tradizioni diverse o anche di convertirsi e di mettersi in marcia verso nuovi lidi». Si tratta, in altre parole, di rendere possibile la democrazia tra gli ethnos e la democrazia nell’ethnos.
Deputato Ds-L’Ulivo

You may also like
Il Gazzettino, 01 giugno 2003 – Istria e Dalmazia, la svolta dei Ds nei confronti degli esuli
Messaggero Veneto, 18 novembre 2003 – L’Ulivo oltre l’Ulivo
Il Piccolo, 15 giugno 2003 – Medaglia d’oro al valor militare per i democratici Sverzutti e Olivi