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#ConflittoInteressi. Con relazione sen. @MaranAlessandro è iniziato esame ddl n. 2258 in 1a Commissione.

Martedì scorso è iniziato in Commissione Affari Costituzionali del Senato, con la mia relazione, l’esame del ddl che reca “Disposizioni in materia di conflitti di interessi”. Riporto, di seguito, il resoconto sommario della seduta del 12/04/2016:
(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) Linda LANZILLOTTA ed altri.  –  Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti

(853) MUCCHETTI ed altri.  –  Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(904) LUCIDI ed altri.  –  Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) BUEMI ed altri.  –  Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche

(2170) Loredana DE PETRIS ed altri.  –  Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

– e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MARAN (PD) sottolinea la complessità del provvedimento in materia di conflitti di interessi, che tuttavia risulta molto atteso. Infatti, l’applicazione rigorosa del principio di  imparzialità nell’eserciziodelle funzioni pubbliche, enunciato dall’articolo 97 della Costituzione, potrebbe contrastare la crescente disaffezione dell’opinione pubblica nei confronti della politica. La causa principale dell’allontanamento dei cittadini dalla vita pubblica, secondo uno studio inglese, sarebbe proprio la crescente percezione, da parte dei cittadini, del condizionamento della politica da parte di interessi privati.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 2258, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Esso si articola in cinque capi, che riguardano, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, le situazioni di conflitto di interessi, le cause di ineleggibilità per i parlamentari e per i consiglieri regionali, l’integrazione delle competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le disposizioni finali.

Il testo sostituisce la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004, che viene contestualmente abrogata, ad eccezione degli articoli 7 e 9, relativi, rispettivamente, alle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di interessi e al potenziamento dell’organico delle Autorità garanti per le comunicazioni e della concorrenza, nonché di alcune disposizioni richiamate dai medesimi articoli. In particolare, il concetto di conflitto di interessi proposto dal testo, di tipo per così dire preventivo, si differenzia da quello vigente, di cui alla legge n. 215 del 2004, che dispone un intervento prevalentemente successivo.

I destinatari della nuova disciplina normativa, che – ai sensi dell’articolo 1 – sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati e nell’interesse generale della Repubblica, sono i titolari di cariche politiche.    Più specificamente, all’articolo 2, essi sono individuati nei titolari di cariche di governo nazionali e regionali, nei membri del Parlamento e nei consiglieri regionali, ai quali sono equiparati i componenti delle Autorità indipendenti.

Le disposizioni del testo sono poi modulate in maniera differente in considerazione del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari di cariche di governo e dagli altri titolari di cariche politiche, tenendo conto delle disposizioni costituzionali che attengono al rispetto delle competenze regionali e alla funzione parlamentare.

In particolare, per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali), sono previste nuove disposizioni nella sola materia dell’ineleggibilità, agli articoli 13 e 14, mentre il comma 4 dell’articolo 13 è riferito a coloro che intendono candidarsi.

Le Regioni, come stabilito dall’articolo 11, sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore dalla legge, uniformandosi ai principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica previsti per i titolari di cariche di governo nazionali. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano tali previsioni si applicano nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

Con l’articolo 3, la competenza per l’attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri. L’articolo 14 ridefinisce le modalità di elezione dei componenti – da parte della Camera e del Senato – e specifica le competenze e professionalità richieste. La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall’Autorità è posta in capo al giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 16; in particolare, le relative controversie sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’ufficio a cui si riferisce la carica pubblica.

In via generale, l’articolo 4 individua l’insorgere di un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Rispetto alla disciplina vigente, all’articolo 5 si conferma una serie di obblighi di dichiarazione, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, con scadenze più stringenti rispetto a quelle attuali e con sanzioni precise. Inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati: coniuge non legalmente separato, parenti entro il secondo grado, conviventi non a scopo di lavoro domestico.

Al comma 7, si prevede che, per l’espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dal testo in esame, l’Autorità possa avvalersi di banche dati pubbliche, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dalle agenzie fiscali, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dei commi 8 e 9, i provvedimenti adottati dall’Autorità devono essere motivati e sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell’Autorità stessa, in un’apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

Secondo il comma 10, l’Autorità, entro i 30 giorni successivi, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni e può chiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale perché provvedano – entro 20 giorni – all’integrazione o alla correzione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l’Autorità procede all’acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza. Nel caso in cui le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l’integrazione o la correzione delle stesse, ma non oltre 30 giorni da tale scadenza, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Inoltre, l’Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

I titolari di cariche di governo nazionale che non presentino le dichiarazioni nei 30 giorni successivi al termine fissato dall’Autorità per l’integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell’articolo 328, secondo comma, del codice penale, relativo al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza ritardo.       Qualora le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete, si applica l’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Con gli stessi poteri l’Autorità procede nel caso in cui – entro cinque anni dalla fine del mandato di governo – emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese, nonché nel caso in cui emergano violazioni degli obblighi dichiarativi.

Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità, secondo le modalità previste nel testo.

All’articolo 6, si individua un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, in particolare rispetto all’articolo 2 della legge n. 215 del 2004. L’Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, le situazioni di incompatibilità e ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo a comunicare, entro i 30 giorni successivi, l’opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile, ferme restando l’aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto all’obbligo di astensione.

Nel caso di mancato esercizio dell’opzione entro il termine prescritto, si intende che l’interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e di ciò viene data adeguata pubblicità da parte dell’Autorità. Per evitare la dichiarazione di incompatibilità, l’imprenditore può accedere all’applicazione della misure di cui all’articolo 9, cioè gestione fiduciaria o vendita, d’intesa con l’Autorità.

Dopo l’assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari, oppure determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall’accordo sottoscritto dalle parti, in data antecedente all’assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione, l’Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall’impiego o dall’attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

In via generale, il testo prescrive, all’articolo 7, un obbligo di astensione del titolare della carica di governo dall’adozione di atti o dalla partecipazione a deliberazioni che – pur essendo destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti – possano produrre un vantaggio economicamente rilevante nel suo patrimonio.      L’interessato, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all’Autorità una pronuncia sulla sussistenza dell’obbligo di astensione.

L’obbligo di astensione è stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell’Autorità, nel caso in cui il titolare della carica di governo abbia un interesse economico privato tale da condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza, secondo la definizione generale dell’articolo 4. Qualora si tratti di atti dovuti, invece, l’obbligo di astensione non opera.

Le deliberazioni con cui l’Autorità stabilisce i casi in cui vi è l’obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

Nei casi di violazione di tali obblighi, l’Autorità applica una sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito. L’atto adottato viene sottoposto al Consiglio dei ministri, che può revocarlo o procedere all’annullamento straordinario previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988.

Il Consiglio dei ministri può altresì convalidare gli atti individuali posti in essere in violazione dell’obbligo di astensione, ove ravvisi ragioni di interesse generale. In mancanza di convalida, l’atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi decorrono dalla scadenza del termine di 30 giorni entro il quale l’Autorità deve comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri la violazione dell’obbligo di astensione.

L’articolo 8 prevede che si determinino situazioni di conflitto di interessi patrimoniali qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in imprese operanti nel settore della difesa, del credito o in imprese di rilevanza nazionale nei settori dell’energia, delle comunicazioni, dell’editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione. Ulteriori casi di conflitto di interessi patrimoniali si rilevano quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, questi siano tali da condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

In tali casi l’Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto: il contratto di gestione fiduciaria o la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.

L’articolo 9 disciplina, in particolare, l’affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti ai sensi dell’articolo 8, che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto scelto dall’Autorità tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare, sulla base di un elenco di gestori istituito dall’Autorità. Durante la gestione, il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l’entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall’Autorità.

Il titolare della carica di governo ha diritto di conoscere, tramite l’Autorità, ogni 90 giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato e di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione. Qualora ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può chiedere la sostituzione del gestore all’Autorità. Entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di governo, il gestore presenta un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Al comma 10 dell’articolo 9, si prevede che, nel caso in cui non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l’Autorità possa disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando un termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro tale termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all’Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, il titolare della carica di governo, ove non opti per le dimissioni dall’incarico, conferisce, in favore dell’Autorità o del gestore, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti.

Qualora il mandato sia stato conferito all’Autorità, quest’ultima provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, il testo prevede che si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo.

Una disposizione specifica (commi 12 e 13 dell’articolo 9) prevede che, al di fuori delle situazioni di incompatibilità , ove l’impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale – o ai parenti entro il secondo grado o al coniuge non separato o alla persona stabilmente convivente non a scopo domestico – ovvero le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l’Autorità, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni relative alla gestione fiduciaria e alla vendita, diffida l’impresa dall’adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell’atto medesimo. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità applica nei confronti dell’impresa una sanzione amministrativa pecuniaria.

Riguardo al regime fiscale, all’articolo 10 è previsto che si applichi l’aliquota del 26 per cento alle plusvalenze realizzate con eventuali operazioni di dismissione di valori mobiliari eseguite in ottemperanza alle disposizioni del testo medesimo; si intende inoltre garantire la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento di beni in gestione fiduciaria, disponendo altresì l’esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all’interessato.

In tema di ineleggibilità, con gli articoli 13 e 14 si apportano modifiche all’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e alla legge n. 165 del 2004, che detta i principi generali di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda i membri del Parlamento, l’ineleggibilità viene riferita anche a coloro che abbiano la titolarità o il controllo anche indiretto nei confronti di un’impresa che svolge prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o concessione di notevole entità economica rilasciata dallo Stato che importi l’obbligo di adempimenti specifici e l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13, le cause di ineleggibilità non si applicano agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica prima della presentazione della candidatura, nonché ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, prima della presentazione della candidatura, perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all’Autorità.

Con riferimento ai consiglieri regionali, è demandata alle Regioni anche la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un’impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione di notevole entità economica, rilasciata dallo Stato o dalla Regione.

Infine, si stabilisce che coloro che intendono candidarsi possano accedere, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, alla procedura prevista nel caso di conflitto di interessi patrimoniale e in relazione alle misure tipiche per la prevenzione dei conflitti (contratto di gestione fiduciaria e vendita). In caso di elezione, l’Autorità trasmette alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri una propria relazione sulle suddette misure.

Illustra brevemente, quindi, altri disegni di legge presentati in materia di conflitto di interessi. Nel definire i destinatari della nuova disciplina, il disegno di legge n. 853, d’iniziativa dei senatori Mucchetti e altri, e il disegno di legge n. 904, a prima firma del senatore Lucidi, si riferiscono ai soli membri del Parlamento. Nel disegno di legge n. 2170, d’iniziativa della senatrice De Petris e altri, il conflitto di interessi riguarda, oltre ai membri del Parlamento, i titolari di cariche di governo statali, regionali e locali, nonché i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. I titolari di cariche di governo e i componenti delle Autorità indipendenti sono anche oggetto della proposta n. 840, presentata dalla senatrice Lanzillotta e altri. Infine, nel disegno di legge n. 1319, d’iniziativa del senatore Buemi e altri, l’ambito soggettivo di applicazione della normativa è rappresentato dai titolari di cariche politiche e di alta amministrazione.

Il disegno di legge n. 853 reca alcune novelle alla legge n. 60 del 1953, in materia di incompatibilità parlamentari. In particolare, è considerata incompatibile con il mandato parlamentare la condizione di coloro che risultano avere il controllo o l’esercizio di un’influenza dominante su una società di diritto privato che sia in rapporti con amministrazioni pubbliche. Si prevede un’estensione delle aree in cui possono verificarsi casi di incompatibilità dalle sole attività in rapporto contrattualistico con lo Stato, individuate dal testo unico del 1957, alle attività sottoposte a regolazione specifica. Allo stesso modo, i casi di incompatibilità vanno a loro volta estesi dagli esponenti e consulenti delle imprese agli azionisti che abbiano il controllo di diritto o di fatto o che esercitino il controllo, di diritto o di fatto, in forma congiunta attraverso la partecipazione a patti di sindacato o ad altri accordi.

Il disegno di legge n. 904 introduce l’incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva e conferma quella con altre cariche pubbliche o private, già prevista dalla legge n. 60 del 1953.

Nel disegno di legge n. 840 sono disciplinate le incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali nonché i conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali. In base alle proposte n. 1319 e n. 2170, situazioni di conflitto di interessi sussistono in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo – oppure il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine – è anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare, o che appaia poter condizionare, l’esercizio delle sue funzioni pubbliche.

Per evitare situazioni di conflitto di interessi, i disegni di legge n. 840, n. 1319 e n. 2170 prevedono l’obbligo per i soggetti titolari di cariche pubbliche di dichiarare gli incarichi, le attività e la situazione patrimoniale propri, del coniuge, dei parenti e affini. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme introdotte.

In merito alla prevenzione e al controllo delle situazioni di conflitto di interessi, il disegno di legge n. 2170 attribuisce le relative funzioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, mentre il disegno di legge n. 1319 prevede che le dichiarazioni destinate a costituire l’Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche siano rese al giudice delegato. La proposta n. 840 invece istituisce una Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi, deputata all’attuazione della nuova disciplina e composta da cinque componenti nominati dal Presidente della Repubblica, che li sceglie – sentiti i presidenti di Camera e Senato – tra persone di notoria e indiscussa indipendenza.

Qualora sia accertata l’incompatibilità, nel disegno di legge n. 1319 è prevista la possibilità di optare tra il mantenimento della carica pubblica e il mantenimento della posizione incompatibile. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione, si intende che l’interessato abbia optato per la posizione incompatibile e pertanto decade dalla carica stessa.

Il disegno di legge n. 2170 prevede che il parlamentare o il titolare di una carica di governo che si trovi in una situazione di conflitto di interessi sia tenuto ad astenersi dall’adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 50.000 e 500.000 euro. Nel disegno di legge n. 853 è riconosciuta al parlamentare che si trovi in una condizione di incompatibilità la possibilità di rimuovere la causa di tale incompatibilità entro un termine perentorio, decorso vanamente il quale è prevista la decadenza dal mandato parlamentare. Il disegno di legge n. 904 rafforza, attraverso le previsione della decadenza del parlamentare, la procedura di accertamento dell’incompatibilità che, ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione, deve comunque spettare alla Camera di appartenenza.

In merito ai conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali, il disegno di legge n. 1319 dispone, per il titolare di una carica pubblica, l’obbligo di astensione dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. È comunque prevista la possibilità che il titolare di una carica possa investire della questione il giudice delegato, il quale stabilisce linee guida sui casi di possibile astensione, oltre a pronunciarsi in concreto sui casi sottoposti alla sua valutazione.

Il disegno di legge n. 840 disciplina il procedimento per la prevenzione dei conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali e detta misure tipiche in materia, quali l’affidamento a una gestione fiduciaria ovvero, come extrema ratio, la vendita e il successivo affidamento del ricavato a gestione fiduciaria. Sono previste, inoltre, norme in materia di cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi, nonché disposizioni specifiche per le imprese titolari di concessioni.

Infine, il disegno di legge n. 2170 introduce, quali strumenti per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi, la costituzione di un trust cieco, oppure l’alienazione, totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d’interessi, il cui ricavato può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d’impresa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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