Proposta di revisione della Parte II della Costituzione (ddl cost. n. 1429 e connessi). Intervento sull’articolo 10

Seduta n. 300 del 05/08/2014

 

PRESIDENTE. Non essendoci altre osservazioni, passiamo all’illustrazione degli emendamenti, presentati all’articolo 10, finita la quale vedremo se procedere alla votazione degli emendamenti stessi. Invito quindi i presentatori ad illustrare i succitati emendamenti.

(…)

MARAN (SCpI). Signor Presidente, l’emendamento 10.312 torna su una proposta che affascina da tempo la dottrina e che mai finora si è trasformata in una proposta concreta ed effettiva: mi riferisco all’introduzione delle leggi organiche nel nostro ordinamento.

Che cosa sono le leggi organiche? Sono un nuovo tipo di legge che si affiancherebbe alle leggi costituzionali ed alle leggi ordinarie. Esse, quindi, si affiancherebbero a leggi per la cui formazione è richiesto il procedimento aggravato di cui all’articolo 138 della Costituzione ed alle leggi che rispettano il normale iter di formazione, andandosi a collocare gerarchicamente tra queste due.

Qual è il problema? Il problema è che lo sviluppo in senso maggioritario della forma di Governo con una legislazione elettorale ormai stabilmente orientata a favorire la formazione e l’identificazione di una larga maggioranza quantitativamente garantita, insieme alla concentrazione nella sola Camera elettiva del rapporto di fiducia, impone che la normazione per alcune materie non possa essere consegnata alla sola maggioranza vincitrice delle elezioni. Si tratta di una questione che è stata sollevata molte volte in questi giorni. Per questo motivo, l’emendamento prevede che anche il nostro ordinamento, come quelli spagnolo e francese, si doti di fonti normative che vadano a collocarsi gerarchicamente tra il procedimento più aggravato, di cui all’articolo 138 della Costituzione, e quello ordinario.

 Tra queste materie, ad esempio, rientra senz’altro la legge elettorale, che troppo spesso è lasciata alla maggioranza parlamentare, che, in base ai sondaggi (poi le cose non vanno mai come si prevede, per fortuna), potrebbe decidere di modificarla per garantire la propria rielezione. Questa proposta si pone, ovviamente, in alternativa all’emendamento dei relatori, discusso e discutibile, il quale prevede un controllo preventivo della Corte costituzionale rispetto alla legge elettorale nazionale. Perché? La tendenza di questi anni ad una modifica del ruolo della Corte costituzionale, che ha visto accrescere la propria funzione arbitrale, è una tendenza che attenua la funzione di garanzia della Corte per operare più a ridosso delle vicende di attualità, come arbitro dei conflitti, finendo la Corte per essere trascinata sempre più nel vortice delle polemiche politiche. È evidente che questo ruolo politicizzerebbe di più la Corte costituzionale. Per questo, in alternativa, l’emendamento si propone di adottare questo strumento, che è vigente in Francia e Spagna.