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XVI - Trattato di Prüm - 4 maggio 2009

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 170 di lunedì 4 maggio 2009

Progetto di legge: Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm - (A.C. 2042) ed abbinata (A.C. 2069) (Approvato in un testo unificato dal Senato)

Discussione sulle linee generali

PRESIDENTE. Il relatore per la Commissione affari esteri, onorevole Maran, facoltà di svolgere la relazione.

ALESSANDRO MARAN. Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, il Trattato in esame, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005 a Prüm, in Germania, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. Preliminarmente, rilevo che il Trattato è un trattato multilaterale di diritto internazionale, sottoscritto soltanto da alcuni degli Stati membri dell'Unione europea.
Per quanto concerne i suoi contenuti, in estrema sintesi, vi è da dire che il Trattato ha ad oggetto particolari tipi di informazioni (DNA, dati relativi alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli), in applicazione di quello che viene definito data field-by-data field approach (approccio per singoli campi di dati). Il Trattato si realizza per mezzo di una rete di punti di contatto nazionali che dovranno essere dichiarati al momento del deposito dell'atto di ratifica, approvazione o adesione (articolo 41). Ciò configura una soluzione intermedia tra quella degli ordinari canali diplomatici e il contatto diretto tra le singole autorità interessate e attua il principio in base al quale i dati e le informazioni contenuti nelle banche dati devono essere conservati in modo che siano accessibili on-line solo gli indici di consultazione ad essi relativi.
Più in dettaglio l'accordo si compone di un preambolo e di 52 articoli raggruppati in otto capitoli. Il capitolo 1 è formato dal solo articolo 1, che delinea le finalità del Trattato e i principi generali della cooperazione in esso disciplinata. L'articolo prevede, fra l'altro, che la cooperazione non interferisca con il diritto dell'Unione europea e che, anzi, a tre anni dall'entrata in vigore del Trattato, sarà presentata una valutazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione di esso, ai fini della sua integrazione nell'acquis comunitario. Per la stessa ragione, l'articolo 1 prevede che il Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'Unione.
Il capitolo 2, costituito dagli articoli dal 2 al 15, disciplina l'impegno fra le parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari al fine di prevenire e perseguire i crimini legati al terrorismo, all'immigrazione clandestina e alle attività criminali transfrontaliere, venendo incontro ad un orientamento espresso dal Consiglio dell'Unione europea, con una risoluzione del 9 giugno 1997. Le parti si impegnano, inoltre, a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali) e consentono ai punti di contatto nazionale designati dai singoli Stati contraenti l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.
Più in dettaglio, gli articoli da 2 a 7 sono volti alla creazione di banche dati nazionali di analisi del DNA al fine di perseguire le violazioni penali e di garantire la disponibilità dei dati indicizzati (che, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, non devono consentire l'identificazione diretta della persona interessata) alle altre parti. L'accesso alle informazioni avviene attraverso la consultazione automatizzata dei database da parte dei punti di contatto nazionali designati da ciascuna parte contraente, competenti anche riguardo alla comparazione dei profili del DNA.
Gli articoli da 8 a 11 consentono analoghe forme di cooperazione e di scambio di informazioni circa il contenuto delle banche dati delle impronte digitali, sempre per il tramite dei punti di contatto nazionali.
L'articolo 12 consente, inoltre, la consultazione automatizzata dei dati contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, al fine di prevenire e perseguire comportamenti penalmente punibili e per contribuire al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. Pag. 18
L'articolo 13 consente la trasmissione di dati a carattere non personale utili a prevenire violazioni dell'ordine pubblico in caso di grandi manifestazioni a carattere transfrontaliero mentre, nello stesso caso, l'articolo 14 consente la trasmissione di dati personali in presenza di condanne definitive o di altri fatti che facciano temere reati da parte delle persone di cui vengono trasmessi i dati.
Il capitolo 3 (dall'articolo 16 al 19) contiene misure volte a prevenire i reati terroristici. In base all'articolo 16 le parti hanno la facoltà, anche se non richieste, di trasmettere dati personali quando ritengano che le persone interessate possano commettere reati quali quelli previsti agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell'Unione europea, in data 13 giugno 2002, che - lo ricordo - elenca, agli articoli da 1 a 3, una lunga serie di reati terroristici, o riconducibili ad un'organizzazione terroristica o connessi ad attività terroristiche, chiedendo a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché siano considerati tali nei rispettivi ordinamenti nazionali. Gli articoli da 17 a 19 disciplinano la presenza di guardie armate a bordo di aeromobili (air marshals) con funzioni di prevenzione di atti terroristici e di mantenimento della sicurezza del volo.
Il capitolo 4 (comprende gli articoli dal 20 al 23) contiene misure relative alla lotta contro la migrazione illegale. Gli articoli 20 e 21 riguardano l'invio di consulenti sui documenti falsi nei Paesi di origine o di transito di migranti illegali. Tra i compiti dei consulenti, la formazione delle istituzioni del Paese ospite competenti per i controlli di polizia alle frontiere. Anche in questo caso le parti contraenti designano punti nazionali di contatto, responsabili della concertazione sull'invio dei consulenti sui documenti falsi (articolo 22). L'articolo 23 prevede il reciproco sostegno tra le parti nel corso dell'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento di migranti illegali.
Il capitolo 5 (dall'articolo 24 al 27) stabilisce ulteriori forme di cooperazione. In particolare, l'articolo 24 prevede forme di pattugliamento congiunto nell'ambito della cooperazione di polizia, che si sostanziano nella partecipazione di funzionari designati dalle singole parti contraenti ad interventi che si svolgano nel territorio di un'altra parte contraente. In base all'articolo 25, è previsto lo sconfinamento - senza preventiva autorizzazione - di funzionari di una parte sul territorio di una parte confinante, qualora vi sia l'urgenza di adottare misure provvisorie per scongiurare pericoli imminenti riguardanti la vita o l'integrità fisica di persone.
L'articolo 26 riguarda la reciproca assistenza durante manifestazioni di massa, grandi eventi e catastrofi, mentre l'articolo 27 prevede l'assistenza reciproca su richiesta in base all'articolo 39, paragrafo 1, I frase, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
Il capitolo 6 (articoli dal 28 al 32) contiene le norme riguardanti la presenza di funzionari di una parte sul territorio di un'altra parte nell'ambito di un intervento comune.
Il capitolo 7 (dall'articolo 33 al 41) reca disposizioni generali relative alla protezione dei dati. L'articolo 33 contiene la definizione di alcuni termini utilizzati nel Trattato e il suo ambito di applicazione. Il livello di protezione dei dati (articolo 34) non può essere inferiore a quello che risulta dalla Convenzione europea del 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento informatizzato dei dati.
L'articolo 35 definisce le finalità di utilizzo dei dati personali, specificando che questi sono trattabili dalla parte destinataria per i soli scopi esplicitati nel Trattato, salvo che non vi sia l'autorizzazione della parte che gestisce i dati ad effettuare un utilizzo diverso. Gli articoli 37 e 38 contengono norme circa l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché le misure per garantire la protezione dei dati. L'articolo 40 sancisce il diritto delle persone interessate ad essere informate dall'autorità competente sui dati trattati che le riguardano e sulle finalità del trattamento. Pag. 19
Il capitolo 8 (dall'articolo 42 all'articolo 52) contiene le disposizioni applicative e conclusive. L'articolo 42 stabilisce che al momento del deposito dello strumento di ratifica ogni parte consegni una dichiarazione che indica le autorità competenti per l'applicazione del Trattato (ossia, tra gli altri, i punti di contatto per l'analisi del DNA, per i dati dattiloscopici, per i dati del registro di immatricolazione dei veicoli, per lo scambio di informazioni durante i grandi eventi). Le autorità competenti potranno in seguito concludere accordi riguardanti l'attuazione del Trattato stesso (come è specificato nell'articolo 44). L'articolo 43 istituisce un Comitato dei ministri delle parti, coadiuvato da un gruppo di lavoro comune, che adotta le decisioni necessarie all'applicazione del Trattato. L'articolo 47 stabilisce la prevalenza del diritto dell'Unione europea sulle disposizioni del Trattato se, in futuro, dovessero rivelarsi incompatibili. Il Trattato entra in vigore, tra le parti che lo hanno ratificato, novanta giorni dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, e, per le altre parti, novanta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica (articolo 4). Il depositario è il Governo della Repubblica federale di Germania (articolo 50). Il Trattato ha durata illimitata e può essere denunciato per via diplomatica (articolo 52).

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ALESSANDRO MARAN, Relatore per la III Commissione. Concludo, signor Presidente. Per quanto attiene ai contenuti del progetto di legge di competenza della Commissione affari esteri, ricordo che, come di consueto, l'articolo 1 del progetto di legge autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire al Trattato di Prüm, mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione.
Ricordo, inoltre, che il 4 luglio 2006, a Berlino, l'allora Ministro dell'interno, Giuliano Amato, ha sottoscritto unitamente alle autorità tedesche una dichiarazione nella quale manifestava l'intenzione della Repubblica italiana di aderire al Trattato di Prüm previo espletamento delle necessarie procedure di adeguamento all'ordinamento interno. A tale dichiarazione è stata legata una lista di osservazioni italiane riguardanti punti specifici del Trattato.
Sottolineo, inoltre, che il 18 luglio 2007 il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ha approvato all'unanimità il testo di una risoluzione che impegnava il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a ratificare il trattato di Prüm entro il 30 settembre 2007 e ad intervenire sulla normativa nazionale in materia, in modo da consentire una rapida adesione dell'Italia al Trattato.
Alla luce di quanto sopra, il Governo Prodi, in data 13 novembre 2007, aveva presentato al Senato un disegno di legge, il cui iter di approvazione non è stato avviato per la fine anticipata della legislatura. Quindi, l'occasione viene nella legislatura in corso.

 

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