Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria

(Discussione sulle linee generali) Seduta del 30 giugno 2009

ALESSANDRO MARAN (Relatore per la III Commissione) Signor Presidente, la pirateria si configura come un crimine internazionale che rientra fra i cosiddetti treaty crimes, cioè fra i comportamenti che la comunità internazionale percepisce come reati, e che sono classificati alla stregua di crimini, attraverso appositi trattati. In particolare, la tradizionale posizione di intolleranza degli Stati sovrani verso i pirati ha costituito spesso almeno formalmente un elemento di concordanza internazionale e di intesa, tanto che la pirateria risulta essere il più antico illecito classificato tra le ipotesi dei cosiddetti crimina iuris gentium. La pirateria è oggi dettagliatamente qualificata dalla Convenzione delle Nazioni unite del 1982 firmata a Montego Bay, agli articoli 100 e seguenti, che riproducono, salvo alcune varianti, gli articoli 14 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 1958.
Ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione di Ginevra e dell'articolo 101 della Convenzione di Montego Bay si definisce pirateria ogni atto di violenza illegittimo di detenzione e ogni depredazione commessi dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, a scopo personale, e a danno: a) in alto mare, di un'altra nave, altro aeromobile, o di persone o beni a bordo di questi; b) in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, d'una nave, o di un aeromobile, o di persone o beni; inoltre, la partecipazione volontaria all'impiego di una nave o di un aeromobile, svolta con piena conoscenza dei fatti che conferiscono a detta nave o detto aeromobile l'attributo di pirata; e ancora, l'istigazione a commettere gli atti definiti ai numeri 1 e 2 come anche la facilitazione intenzionale degli stessi.
È importante sottolineare che ancora oggi la repressione dei crimini internazionali rimane affidata principalmente agli Stati. Inoltre, per effetto della Convenzione di Roma del 10 marzo 1988 per la repressione di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, la stessa disciplina applicata agli atti di pirateria contro le navi viene estesa anche alle attività criminose commesse sulle piattaforme fisse in permanenza sul fondo del mare.
Per quanto attiene alla missione Atalanta, ricordo che è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008. L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni nn. 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di prateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che considerano la pirateria un crimine e incoraggiano gli Stati ad agire con determinazione nelle acque internazionali per reprimere il fenomeno.
In base alla citata azione comune 2008/851/PESC, sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della Convenzione ONU sul diritto del mare, per l'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti, i militari della missione Atalanta possono arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati, nonché requisire i beni che si trovano a bordo.
Segnalo inoltre che il Consiglio dell'Unione europea del 15 giugno scorso ha deciso di estendere di un anno - cioè, fino al 13 dicembre 2010 - la durata della missione Atalanta, avendo riconosciuto l'efficacia della sua azione contro gli atti di pirateria al largo della costa somala e la perdurante minaccia da essi rappresentata anche oltre la data del 13 dicembre del 2009.
La relazione precisa inoltre che il provvedimento al nostro esame è stato adottato a seguito della decisione 2009/293/PESC, con cui è stato approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Governo keniano sulle condizioni di trasferimento in Kenia delle persone sospettate di pirateria al largo della Somalia (a sua volta diretta a dare attuazione all'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC).
Questa decisione consente di dare attuazione all'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC, che prevede il trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, nonché dei beni che sono serviti a compiere tali atti, alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che ha partecipato all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera o, se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.
Le premesse del decreto-legge al nostro esame richiamano inoltre la decisione 2009/88/PESC, relativa alla conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione Atalanta.
L'Accordo è stato concluso a seguito della comunicazione da parte del Governo di Gibuti del proprio accordo su uno schieramento della forza europea nel proprio territorio e l'intenzione di concludere in questo senso un accordo sullo status delle forze.
La natura del provvedimento è intesa a dare concreta applicazione sul versante penale agli obiettivi posti dalla missione internazionale Atalanta. Aggiungo soltanto in via di ipotesi, a memoria, che si potrebbe anche valutare l'opportunità di procedere ad un accordo bilaterale con la Repubblica del Kenya, seguendo in ciò l'esempio già compiuto dal Regno Unito (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

 

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