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07/11/2009

L'Europa e il Crocifisso

La sentenza della Corte dei diritti dell’Uomo che dà ragione a un cittadino, non cattolico, il quale non ritiene giusto che i suoi figli debbano frequentare le scuole dove è obbligatorio esporre il crocifisso, è davvero così scandalosa? Se lo è chiesto ieri Emanuele Macaluso. «A leggere i giornali di oggi – ha scritto Macaluso (www.leragioni.it, 4 novembre 2009)  - sembra che la Corte abbia violato i sacri confini della patria con un esercito dedito a demolire chiese e crocifissi. Ridicolo. La verità è che l’errore non è nella sentenza che ricorda un principio di libertà e uguaglianza dei cittadini europei di qualunque fede o di nessuna fede religiosa. L’errore sta nel fatto che nell’Italia papalina e ipocrita da gran tempo il crocifisso è stato imposto nelle scuole e nei tribunali. Capisco che oggi toglierli può apparire, anche se non lo è, un’offesa ai cattolici praticanti, comunque a una parte di loro, e uno sgarbo alla Chiesa cattolica, al Vaticano. E allora si parli di opportunità di discutere il problema che c’è, con serietà, serenità e rispetto di tutti. Anche di chi si è rivolto alla Corte di giustizia europea».  

Partiamo da qui. Da un diritto. Il diritto di Sami Albertin e della sua famiglia. Come nasce la sentenza? La sentenza (una decisione che si articola lungo 70 punti) muove da un esposto fatto nel 2002 da una famiglia italo-finlandese che ha contestato la presenza di un simbolo religioso confessionale in un’aula scolastica statale. La sentenza, emessa da una Camera della Corte dei diritti dell’Uomo, ha dato ragione a questa famiglia e torto allo Stato italiano. Ora l’Italia (nello specifico il ministero dell’Istruzione) potrà ricorrere (e ha detto che lo farà): il giudizio di secondo grado (che è anche quello definitivo) spetta alla Gran Camera, composta da 17 membri.

Restano però da chiarire ancora un paio di cose. In primo luogo, l’Europa, cioè l’Unione europea, non c’entra nulla. La sentenza non rappresenta l’Europa e non è neppure una diretta «conseguenza della pavidità dei governanti europei, che si sono rifiutati di menzionare le radici cristiane nella Costituzione europea», come ritiene Casini. La Corte dei diritti dell’Uomo è un’istituzione del Consiglio d’Europa (al quale aderiscono oggi 47 Stati, tra cui la Turchia, che hanno firmato la Convenzione sui diritti dell’uomo) che non bisogna confondere con l’Unione europea.  Il Consiglio d’Europa (che esiste dal 1949) si è dotato di una apposita Corte (costituita da un membro per ciascun stato e che funziona come un vero tribunale) per dirimere tutte le violazioni di questi diritti. Opera dunque in base alla Convenzione per i diritti dell’Uomo e non in base alla legislazione della Ue che in materia non esiste.

Non c’è neppure – in secondo luogo – una legge della Repubblica italiana che impone la presenza del Crocifisso a scuola. Da qui la complicazione di questa materia. Se ci fosse una legge, questa potrebbe essere impugnata  davanti alla Corte costituzionale, senza la necessità di ricorrere alla Corte europea. Ma in realtà, il Crocifisso è presente nelle scuole italiane solo in ragione di un regolamento amministrativo  (cioè interno al ministero dell’Istruzione) e relativo all’arredo (per capirci, oltre ai banchi, alle sedie, alle lavagne in un’aula scolastica deve esserci anche il Crocifisso).  Al punto che la Corte costituzionale nel 2004 ha ritenuto di non doversi esprimere nel merito proprio perché si trattava di «materia regolamentare», cioè di normale gestione scolastica. Inoltre non c’entra nulla neppure il Concordato. Il regolamento (la prima norma è del 1857 con specificazioni ulteriori nel 1927) è precedente al Concordato del ’29 e quindi non è stato toccato neppure in sede di revisione nel 1984.

Insomma, la sentenza andrebbe letta (e ovviamente discussa) per ciò che essa è, e cioè, come ha scritto Stefano Amadeo (Il Piccolo, 5 novembre 2009), «una censura limitata al campo dell’educazione pubblica obbligatoria, dove il senso critico degli allievi è ancora in via di formazione». Curioso che debba ricordarcelo un giudice straniero.

Azioni sul documento

Articolo Em.Ma del 4 Novembre

Inviato da Le Ragioni.it il 04:35, 09/11/2009

Il link all'articolo di Emanuele Macaluso è il seguente: http://www.leragioni.it/2009/11/04/em-mail-crocifisso-imposto-da-un%E2%80%99italia-papalina/

Ringraziamo per la citazione!

Saluti

1257871527

Inviato da lucio il 06:45, 10/11/2009

apprezzo quanto scrivi, finamlmente un intervento serio su questo tema, condivido in pieno.

Più sotto allego una lettera pubblicata a p.6 della cronaca di Gorizia del quotidiano “Il Piccolo”, in merito a una raccolta di firme contro una moschea:

“Democrazia” significa, anche, assicurare a tutti i cittadini un luogo dove pregare, qualunque sia la religione scelta. La libertà religiosa è un diritto inalienabile dei cittadini, riconosciuto dalla Costituzione, come tale non può essere messo in discussione, quindi è giusto fare in modo che tutti possano avere spazi in cui pregare. Spetta alle istituzioni il compito di garantire il libero esercizio del culto. È una questione di democrazia e di civiltà, i diritti devono poter essere esercitati. Nel caso della fede religiosa parliamo di diritti individuali che sono inalienabili. Ciascuno può esprimere la propria opinione, quindi firmare a favore o contro qualsivoglia luogo di culto sia esso una moschea o una cattedrale cattolica. Ma non si può liquidare la questione con una semplice raccolta di adesioni, anche se fossero raccolte 10mila firme, se l’intera popolazione fosse contro, la cosa non cambierebbe, viviamo in una democrazia, quindi deve essere assolutamente assicurata la libertà dei singoli cittadini. I valori che ci guidano, le radici del nostro paese sono nella nostra Costituzione. Lucio Ulian

la sentenza sul crocifisso

Inviato da Utente anonimo il 10:38, 12/11/2009

Riprendo da Affari Internazionali la rivista online di politica, strategia ed economia realizzata dallo IAI:

La sentenza sul crocifisso: verso un effetto domino? Natalino Ronzitti 09/11/2009

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 novembre relativa all’ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche ha sollevato un coro di commenti negativi, che in genere sono stati poco documentati e frutto di una grande confusione tra le varie istituzioni europee di cui l’Italia è membro. Sotto il cappello unificante “Europa” non si è distinto tra Consiglio d’Europa e Unione Europea o tra Corte europea dei diritti dell’uomo (con sede a Strasburgo) e Corte di giustizia dell’Unione Europea (con sede a Lussemburgo).

Addirittura vi è stato chi ha proposto di abolire la Corte europea dei diritti dell’uomo, dimenticando le sue numerose sentenze che hanno contribuito ad ammodernare i nostri codici. Si è detto che l’Italia non poteva far parte di organismi di cui è membro pure il Kazakistan, senza ricordare che quel paese ha fatto domanda per diventare membro del Consiglio d’Europa, ma è in lista d’attesa e non potrà entrare fino a che non avrà messo a punto le necessarie riforme istituzionali.

Una sentenza unanime Coloro i quali vorrebbero che l’Italia si ritirasse dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo non tengono conto del fatto che il Trattato di Lisbona impone all’Unione Europea di aderire alla Convenzione e che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea diventerà uno strumento giuridico vincolante con l’entrata in vigore di quel Trattato.

Anche chi ha meritoriamente messo in luce le differenze tra le diverse istituzioni europee, ha dimostrato di avere una conoscenza approssimativa della materia, poiché ha ammonito che i 47 giudici di Strasburgo avrebbero fatto meglio a riflettere di più prima di emettere la sentenza. In verità questa è stata emessa da una Camera di 7 giudici. La Grande Camera, cui probabilmente sarà deferita la sentenza della Camera, si compone di 17 giudici. La Corte, che si compone di 47 giudici, tanti quanti sono i membri del Consiglio d’Europa, si riunisce in seduta plenaria solo per questioni amministrative e non ha funzioni giurisdizionali. Occorre inoltre dire che i sette giudici, membri della Camera che ha emesso la sentenza, hanno deciso all’unanimità. Nessuno ha votato contro o si è astenuto, formulando un’opinione dissidente.

Preme inoltre sottolineare come la Corte sia sempre stata composta da personalità eminenti. Per riferirmi al passato e a persone che sono ormai scomparse, basti citare, per quanto riguarda l’Italia, i nomi di studiosi del calibro di Giuseppe Sperduti (Commissione europea dei diritti dell’uomo) e Giorgio Balladore Pallieri (Corte europea dei diritti dell’uomo).

Il principio della neutralità confessionale È comprensibile il disappunto di chi, cattolico, vede nella sentenza di Strasburgo un grave colpo inferto al sentimento religioso della maggioranza degli italiani o anche di chi, laico, considera il Cristo un simbolo che testimonia il comune essere della civiltà europea. Ma le critiche, che ciascuno è libero di fare, non devono travisare i fatti ed esentare da un esame sereno della motivazione della sentenza.

I fatti sono noti. Il ricorrente, dopo aver esaurito i ricorsi interni italiani (Tar Veneto, Consiglio di Stato), ha investito della questione la Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando che l’esposizione del Crocefisso in classe violasse l’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e l’art. 2 del Protocollo n. 1, relativo al diritto all’istruzione, che obbliga lo Stato a rispettare il diritto dei genitori a provvedere all’educazione e all’insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

La Corte ha affermato che l’ostensione di un simbolo religioso poteva essere facilmente identificata con la condivisione da parte dello Stato di una particolare religione e che questo era contrario al principio della neutralità confessionale e, aggiungeremo noi, della laicità dello Stato.

Novità della sentenza e potenziale effetto domino La Corte richiama un certo numero di precedenti, ma è la prima volta che essa si esprime sulla conformità alla Convenzione della mera esposizione di un simbolo religioso, cioè su un comportamento meramente passivo, non coniugato con una condotta concreta, quale l’insegnamento di una religione. Nella sentenza Folgoro ed altri c. Norvegia (2007), che pure viene richiamata nel caso italiano, la Corte ha imputato alla Norvegia una violazione della Convenzione poiché nel programma di cristianesimo, religione e filosofia di vita impartito nella scuola primaria l’insegnamento della religione luterana era preponderante e perché il diritto di chiedere l’esenzione per i propri figli di quella parte del programma avrebbe esposto i genitori al rischio di vedere indebitamente esposta la loro vita privata.

Questo è un punto essenziale e la sentenza del 3 novembre rischia di avere un effetto domino sia per quanto riguarda l’ora facoltativa di religione sia per quanto riguarda la presenza dei relativi insegnanti agli scrutini. La Santa Sede, che è peraltro solo osservatore presso il Consiglio d’Europa e non ha ratificato né la Convenzione europea dei diritti dell’uomo né il Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, non si è espressa ufficialmente, ma autorevoli esponenti del clero non hanno mancato di manifestare la loro posizione nettamente contraria.

Il governo italiano non ha formulato nessuna riserva o dichiarazione al momento della ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo o del Protocollo n. 1. Ora è troppo tardi. Riserve tardive non sono ammesse. Ma siamo certi che il Governo abbia assicurato un’efficace difesa tecnica dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo? Dubbi sono stati espressi da più parti. Da quello che è dato capire leggendo il dispositivo della sentenza uno dei principali argomenti è stato quello secondo cui il Cristo non rappresenta un simbolo religioso, ma l’espressione della civiltà e del sentimento dei popoli europei. Ma questa argomentazione è stata criticata da molti commentatori perché ritenuta estranea all’ottica della Convenzione. Piuttosto, invece di ripetere a Strasburgo le argomentazioni del Consiglio di Stato che aveva confermato la sentenza del Tar Veneto, occorreva far riferimento al principio di sussidiarietà e margine di apprezzamento che spettano agli ordinamenti nazionali.

Futuri sviluppi La sentenza del 3 novembre non è definitiva. Lo diverrà solo se entro tre mesi ciascuna delle parti non chieda di rinviare il caso alla Grande Camera. Tecnicamente non si tratta di un giudizio di appello, poiché due giudici della Camera che ha emesso la sentenza dovranno far parte del collegio dei 17 membri della Grande Camera (il Presidente della Camera che ha emesso la sentenza e il giudice nazionale, cioè, in questo caso, il giudice italiano). Vi è comunque un filtro procedurale. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera dovrà decidere se la questione oggetto del ricorso sollevi gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o comunque un’importante questione di carattere generale. È da presumere che la Grande Camera accolga il ricorso e si pronunci sul caso, sia perché viene in considerazione una questione di grande rilievo politico, sia perché quella dell’ostensione nella scuola di un simbolo religioso è questione assolutamente nuova.

Natalino Ronzitti è professore ordinario di Diritto Internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma e consigliere scientifico dell’Istituto Affari Internazionali.